Diritto allo Studio • 03 July 2008

Scandalosa e imprecisa nuova legge del Lazio sul Diritto allo Studio (07/2008)

"Dopo 3 anni di attesa la legge sul diritto allo studio varata dalla Giunta Marrazzo e dall'assessore Costa ha l'unico obiettivo di lottizzare Laziodisu, l'Ente Regionale che si occupa di Diritto allo Studio Universitario, senza tenere minimamente in considerazione le reali esigenze degli studenti" dichiara Andrea Volpi, capogruppo del centrodestra in Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e membro dell'esecutivo nazionale di Azione Universitaria, sulla legge sul DSU da poco approvata dal Consiglio Regionale del Lazio. "Con le 5 nomine, da parte della Giunta invece che del Consiglio Regionale, dei Presidenti degli enti territoriali che sono anche Consiglieri di Amministrazione di Laziodisu - continua Volpi - si va di fatto a sopprimere qualsiasi forma di pluralismo e si capisce perfettamente che alla base di questa legge ci sono esclusivamente interessi di partito e logiche spartitorie lontane anni luce dai problemi reali degli studenti universitari. Altra nota dolente è rappresentata dal capitolo delle rappresentanze studentesche che in base a questa legge saranno elette con modalità indiretta privando così gli studenti del diritto di scegliere i propri delegati nell'azienda regionale lasciando anche la rappresentanza studentesca in mano ad accordi e giochi di potere" "Come se non bastasse Marrazzo ha dimostrato di non conoscere affatto la realtà universitaria richiedendo che i rappresentanti degli studenti vengano votati dai consigli di facoltà entro il 30 agosto, quando in tutte le università d'Italia si tengono le ultime sessioni d'esame prima che l'attività accademica si fermi definitivamente per la sosta estiva" conclude Volpi a nome di Azione Universitaria Analisi degli articoli 14 e 19 Denunciamo troppe incoerenze ed imprecisioni nella Legge approvata dalla Regione sul Diritto allo Studio Universitario. Per l’elezione dei 4 studenti nel Consiglio di Amministrazione di Laziodisu, l’ente pubblico regionale deputato allo scopo, è stato previsto un sistema di modalità indiretta, bocciato all’unanimità dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari perché è risultato fallimentare dove è stato precedentemente introdotto e sperimentato, in quanto determinava deprecabili comportamenti delle liste giovanili. Addirittura, appena tre mesi fa, l’Ateneo romano di Tor Vergata, ha cancellato le regole per l’elezione indiretta dell’unico rappresentante degli studenti nel C.d.A. reinserendo l’elezione diretta da parte di tutta la comunità studentesca. Inoltre, in caso di decadenza di uno dei quattro studenti, la nuova Legge prevede che questi saranno sostituiti “dal primo dei non eletti nella lista elettorale di appartenenza”, ma non ci saranno liste per eleggerli in una elezione indiretta. Analisi degli articoli 17 e 30 Non riusciamo proprio a comprendere perché, nelle Adisu territoriali, i due rappresentanti degli studenti devono essere da tutto il corpo studentesco, come nelle elezioni per il senato accademico dell’università di appartenenza, e poi, in prima applicazione ed entro il 30 agosto, hanno preteso che siano eletti in secondo grado dai rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di facoltà. --------------------------------------------------------------------------------
Gli articoli della nuova Legge della Regione Lazio sul Diritto allo Studio approvata dal Centro-Sinistra
Art. 14 (Consiglio di amministrazione)
2. […] il consiglio di amministrazione, […], è composto dal presidente di Laziodisu e da altri dieci membri, nominati, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, dal Presidente della Regione, che ne dà comunicazione al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, dei quali: a) cinque presidenti dei comitati territoriali delle Adisu di cui all’articolo 17; b) un rappresentante delle università non statali legalmente riconosciute, designato dai rispettivi rettori; c) quattro rappresentanti degli studenti delle università del Lazio, designati previa elezione dagli studenti dei senati accademici delle rispettive università e dei consigli di amministrazione delle istituzioni di alta cultura, riuniti in apposita assemblea, convocata dall’assessore regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, con voto ponderato in relazione al numero degli iscritti.
Art. 17 (Presidenti e comitati territoriali delle Adisu)
1. Il comitato territoriale di ciascuna Adisu è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto dai seguenti membri nominati dal Presidente stesso, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, sentita la commissione consiliare competente: a) un presidente, scelto tra persone di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione e programmazione, sentito il rettore dell’università di riferimento; b) due rappresentanti degli studenti delle università statali di riferimento, eletti secondo le disposizioni previste per l’elezione degli studenti in seno al senato accademico; c) un rappresentante del comune in cui hanno sede le università statali di riferimento; d) un rappresentante della Regione, designato dall’assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari.
Art. 19 (Durata delle cariche. Indennità)
2. I rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione di Laziodisu e ai comitati territoriali delle Adisu cessano dalla carica nei seguenti casi: a) rinnovo della rappresentanza studentesca; b) trasferimento ad altra università; c) venir meno dello status di studente come definito dal CRUL. 3. Nei casi indicati al comma 2, lettere b) e c), lo studente che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti nella lista elettorale di appartenenza.
Art. 30 (Prima designazione dei rappresentanti degli studenti in seno ai comitati territoriali delle Adisu)
1. In fase di prima applicazione, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti degli studenti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), sono designati, previa elezione, dai rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di facoltà, riuniti in assemblea convocata dal commissario straordinario dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003 e successive modifiche, d’intesa con il rettore dell’università statale di riferimento, con voto ponderato in relazione al numero degli iscritti e durano in carica fino al rinnovo della rappresentanza studentesca e secondo le modalità previste per l’elezione degli studenti in seno al senato accademico.

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