MOZIONE
d'iniziativa dei Consigliere MOLINARI
e sottoscritta dai Consiglieri BIANCHI, BIONDI, PESATO, SORBARA.
per l?eliminazione della tassazione I.R.A.P. sul borse di studio ed assegni di studio individuati ai sensi del D.P.C.M. 30/04/97, e successive modificazioni.
Presentata il 19 luglio 2000
VISTO
l?Articolo 31 della Costituzione della Repubblica Italiana laddove afferma che lo Stato protegge «la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» quali vanno intesi anche gli istituti per il diritto allo studio universitario;
VISTO
l?Articolo 34 della Costituzione della Repubblica Italiana laddove afferma che «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.» e che «La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze»;
vISTa
la risoluzione n. 17/E del 17/02/2000 del Ministero delle Finanze che indica applicabile la tassazione I.R.A.P. per le borse di studio assegnate dall?anno accademico 2000-2001 agli enti eroganti (gli istituti per il diritto allo studio);
vista
la legge 2 dicembre 1991, n. 390 regolamentante il diritto allo studio universitario;
considerato
che l?applicazione di questa interpretazione e della normativa di riferimento porterebbero ad una decurtazione approssimativa dell?8,5% delle risorse destinate alle Regioni dal Governo, vanificando parte dell?intervento Statale;
considerato
che le Regioni riscuoterebbero, in tal modo, un gettito d?imposta su fondi dalle stesse stanziati ed in gran parte (2/3) dalla tassa regionale per il diritto allo studio, in quanto gli enti deputati a garantire il diritto allo studio universitario sono enti strumentali delle Regioni;
considerato
che tale provvedimento danneggerebbe principalmente quegli studenti che rientrano nelle graduatorie beneficiarie, come individuate dal D.P.C.M. 30/04/97, e successive modificazioni, sull?uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
considerato
che sulle borse di studio oggetto di revoca e le cui risorse sono ridestinate ad altero beneficio per gli studenti, gli istituti deputati a garantire il diritto allo studio universitario dovrebbero versare l?I.R.A.P. per due volte;
Preso atto
che gli enti deputati al diritto allo studio universitario non riescono, nella maggior parte dei casi, a garantire l?erogazione della borsa di studio, come individuate dal D.P.C.M. 30/04/1997 a tutti gli studenti vincitori che ne avrebbero diritto;
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
PROPONE
AL SIGNOR MINISTRO
Di intervenire presso il Governo della Repubblica e le altre sedi competenti affinché le borse di studio e gli assegni di studio individuati ai sensi del D.P.C.M. 30/04/97, e successive modificazioni, vengano esentati dalla tassazione I.R.A.P..
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